LEGGE PROVINCIALE N

LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 14-08-2001
PROVINCIA DI BOLZANO

Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del Bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 34
del 21 agosto 2001
SUPPLEMENTO N. 3

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53  

Allegato 1:
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Allegato 2:
Allegato  

Allegato 3:
Allegato  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 18

Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante 
“Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”
1. L’articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è 
così sostituito:
“Art. 11 (Interventi di appoggio per l’inserimento nel mondo del 
lavoro) - 1. L’ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate 
ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione 
al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.
2. Per favorire l’inserimento dei soggetti disabili nel mondo del 
lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori 
competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:
a) un contributo per l’allestimento della postazione di lavoro 
particolarmente attrezzata per un’effettiva valorizzazione delle 
possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento 
di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle 
barriere architettoniche;
b) premi al datore di lavoro privato per favorire l’inserimento 
della persona disabile presso l’azienda. Tali premi vengono 
fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal 
competente direttore d’ufficio. In caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio 
quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell’azienda;
c) un contributo per l’acquisto o l’adattamento delle attrezzature 
necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il 
contributo viene concesso solo per il maggior costo 
documentabile dell’attrezzatura speciale o dell’adattamento 
dell’attrezzatura.
3. L’ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il 
collocamento mirato al lavoro delle persone disabili.”

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 20 del 1983 Articolo 11

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