LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL
14-08-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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CAPO III
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Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante
“Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”
1. L’articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è
così sostituito:
“Art. 11 (Interventi di appoggio per l’inserimento nel mondo del
lavoro) - 1. L’ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate
ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione
al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.
2. Per favorire l’inserimento dei soggetti disabili nel mondo del
lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori
competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:
a) un contributo per l’allestimento della postazione di lavoro
particolarmente attrezzata per un’effettiva valorizzazione delle
possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento
di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle
barriere architettoniche;
b) premi al datore di lavoro privato per favorire l’inserimento
della persona disabile presso l’azienda. Tali premi vengono
fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal
competente direttore d’ufficio. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio
quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell’azienda;
c) un contributo per l’acquisto o l’adattamento delle attrezzature
necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il
contributo viene concesso solo per il maggior costo
documentabile dell’attrezzatura speciale o dell’adattamento
dell’attrezzatura.
3. L’ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il
collocamento mirato al lavoro delle persone disabili.”
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